Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti sospesi. Ordinanza commissariale 2 novembre 2017, n. 41.
Con l’ordinanza commissariale 2 novembre 2017, n. 41 (allegato 3) sono state disposte misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. […]
Testo integrale della circolare n.53 del 19 dicembre 2017< | Allegato 2 della circolare n.53 del 19 dicembre 2017< |
Quadro normativo
Legge 15 dicembre 2016, n. 229 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”.
Legge 7 aprile 2017, n. 45 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”.
Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
Legge 4 dicembre 2017, n. 172 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”
Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 del 2 novembre 2017, n. 41 “Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 ed all’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017”.
Circolare Inail 18 novembre 2016, n. 41 “Eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti”.
Circolare Inail 24 gennaio 2017, n. 5 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi”.
Circolare Inail 3 luglio 2017, n. 24 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Estensione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017”.
Nuovo termine per l’effettuazione dei versamenti sospesi
Con le circolari Inail 18 novembre 2016, n. 41, 24 gennaio 2017, n. 5 e 3 luglio 2017, n. 24, sono state fornite le indicazioni operative riguardanti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
L’articolo 48, commi 13 e 14, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ha, infatti, disposto la sospensione dei suddetti termini in scadenza dalla data degli eventi sismici al 30 settembre 2017. L’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti era prevista entro il 30 ottobre 2017 in unica soluzione o in un massimo di diciotto rate mensili di pari importo.
L’articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha sostituito il terzo periodo dell’articolo 48, comma 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 con il seguente: gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018 (allegato 1).
Pertanto, in base al nuovo testo dell’articolo 48, comma 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il termine del 30 ottobre 2017 per la ripresa dei versamenti sospesi è stato differito al 30 maggio 2018 e il numero massimo di rate è stato modificato da diciotto a ventiquattro.
Quindi, il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 deve essere effettuato entro il 16 maggio 2018, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di versamenti unificati (1) .
1 Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Entro il 16 maggio 2018 devono altresì essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.
I soggetti beneficiari della sospensione che intendono effettuare i versamenti in forma rateale fino a un massimo di ventiquattro rate devono presentare apposita domanda alla Sede Inail competente utilizzando il modulo allegato (allegato 2), che sostituisce il modulo di rateazione allegato alla circolare Inail 3 luglio 2017, n.24.
Resta fermo che in caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. La prima rata deve essere versata entro il 16 maggio 2018 e i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno sedici di ogni mese.
È comunque facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in unica soluzione le somme dovute.
Restano confermati i codici di sospensione, già comunicati con le precedenti circolari, in corso di modifica da parte della Direzione centrale organizzazione digitale
Ordinanza commissariale 2 novembre 2017, n. 41. Durc On Line e Durc di congruità.
Con l’ordinanza commissariale 2 novembre 2017, n. 41 (allegato 3) (2) sono state disposte misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.
(2) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017.
L’articolo 1 dell’ordinanza definisce in modo puntuale il rilascio del Durc On Line e del Durc di congruità.
La disposizione stabilisce che il Responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente agli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativamente agli interventi di ricostruzione privata:
- a) verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC ON LINE): al momento dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica; al momento dell’adozione del provvedimento di concessione di contributo, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, per gli interventi di ricostruzione privata;
- b) in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC ON LINE) ed acquisisce dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità).
Il Durc On Line, disciplinato dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015, verifica la regolarità contributiva dell’impresa nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili secondo i criteri fissati dal predetto decreto attraverso l’apposito servizio disponibile in www.inail.it< e www.inps.it< e illustrato nelle circolari Inail 26 giugno 2015, n. 61, e Inps 26 giugno 2015, n. 126.
Il Durc di congruità certifica la congruità dell’incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori di ricostruzione pubblica e privata ed è rilasciato esclusivamente dalle Casse edili territorialmente competenti. L’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza stabilisce che i criteri e le modalità di rilascio del certificato di congruità saranno definiti mediante apposito accordo tra i soggetti indicati dalla medesima disposizione, i cui contenuti verranno poi recepiti in un’ordinanza commissariale.
Si tratta quindi di due documenti differenti aventi finalità diverse (3).
(3) Come ulteriormente chiarito nel corso della riunione del 13 dicembre 2017 convocata dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 per la predisposizione dell’accordo per la verifica della “congruità” dell’incidenza della manodopera nei lavori della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2016.
Sono pertanto superate le indicazioni fornite con le circolari Inail 18 novembre 2016, n. 41 e 3 luglio 2017, n. 24, con riguardo alla necessità di istituire una posizione assicurativa territoriale specifica per ogni cantiere in quanto, a seguito delle nuove disposizioni commissariali, la verifica della regolarità contributiva tramite Durc On Line è effettuata con riferimento all’impresa nel suo complesso in base al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”
Allegati: 3
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