Circolare INAIL n. 41 del 18 novembre 2016 Oggetto: Eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Circolare INAIL n. 41 del 18 novembre 2016 Oggetto: Eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti.<

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Circolare INAIL n. 41 del 18 novembre 2016 Oggetto: Eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti.<

Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo

Quadro normativo

Delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria” (G.u. n. 199 del 26 agosto 2016);

Delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria” (G.u. n. 253 del 28 ottobre 2016);

Delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria” (G.u. n. 256 del 2 novembre 2016);

Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” (G.u. n. 244 del 18 ottobre 2016);

Decreto legge 11 novembre 2016, n. 205 “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” (G.u. n. 264 dell’11 novembre 2016);

Legge 20 febbraio 1958, n. 93 “Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive” e successive modificazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modificazioni;

Legge 11 gennaio 1979, n. 12 “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro” e successive modificazioni;

Legge 3 dicembre 1999, n. 493 “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici” e successive modificazioni;

Decreto del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000 “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione”;

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)” (G.u. n. 125 del 1 giugno 2015);

Premessa

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Con le delibere del Consiglio dei ministri del 27 e del 31 ottobre 2016 gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la suddetta delibera sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente i territori delle predette regioni.

Con il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono stati disposti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite, incluse misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo, e al Titolo IV, Capo III, articoli 48 e 49, è stata prevista la sospensione di una serie di termini, tra cui quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria nei territori dei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto stesso (Allegato 1, articoli 48 e 49 e allegato 1 al decreto legge 189/2016).

Con il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205 tenuto conto dell’aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 sono stati disposti nuovi interventi urgenti ed è stato stabilito all’articolo 1 che il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici individui con propria ordinanza l’elenco dei Comuni, aggiuntivi rispetto a quello di cui all’allegato 1 al decreto legge 189/2016, ai quali tenuto conto dell’impatto dei danni medesimi sul tessuto economico-sociale, sull’identità dell’aggregato urbano e sull’omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato, applicare tutte le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, e quelli in relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV del medesimo decreto-legge, far riferimento al singolo soggetto danneggiato.

La norma precisa che l’elenco proposto dal Commissario è approvato dal Consiglio dei ministri e successivamente comunicato alle Camere.

In attesa del nuovo elenco si forniscono le indicazioni operative per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi riguardante l’elenco dei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto legge 189/2016 nonché le indicazioni relative al durc on line.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria. L’articolo 48, comma 13, del decreto legge 189/2016 dispone che nei Comuni di cui all’allegato 1, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

L’articolo 48, comma 14, stabilisce inoltre che le disposizioni di cui (…) al comma 13, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui all’articolo 1.

a) Soggetti destinatari

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati (comprese le società nei confronti dei propri soci lavoratori) e i lavoratori autonomi (artigiani titolari di imprese individuali) regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 93/1958, operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni suddetti.

La sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

In caso di aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, la sospensione riguarda esclusivamente i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti dal sisma.

Possono inoltre usufruire della sospensione anche i lavoratori autonomi e i datori di lavoro privati non operanti nei territori colpiti dal sisma assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge n. 12/1979 (Articolo 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12) a condizione che:

– abbiano conferito delega espressa al professionista in data anteriore al 24 agosto 2016 e tale circostanza risulti dalla comunicazione di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 [Articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 luglio 2008 (G.u. n. 192 del 18 agosto 2008) “Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio”: 1. I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono: a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente; b) inviare, in via telematica, all’Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi; c) dare comunicazione, in via telematica, all’Inail, entro 30 giorni dall’evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b).]

– il professionista abbia eletto domicilio professionale prima del 24 agosto 2016 nei suddetti territori.

Si ritiene che la sospensione si applichi anche ai soggetti, residenti negli stessi Comuni, tenuti al rinnovo dell’assicurazione obbligatoria istituita dalla legge 493/1999 (assicurazione ‘casalinghe/i’, riguardante le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico stesso).

b) Versamenti sospesi

Ricadono nel periodo di sospensione i versamenti correnti relativi alla quarta rata dell’autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 novembre 2016 e al premio di autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 16 febbraio 2017.

E’ sospeso anche il pagamento dei premi speciali unitari il cui termine scade nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, per le seguenti categorie di soggetti:

– soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (premi trimestrali)

– pescatori autonomi e associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne (premi mensili)

– addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggetti all’obbligo assicurativo Inail (premio annuale)

– medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (premio annuale)

– alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (premio annuale).

Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 rientrano, altresì, le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie (Ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 389/1989) concesse dall’Istituto, in corso alla data del 24 agosto.

Per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati (Articolo 48, comma 13, secondo periodo, decreto legge 189/2016).

La sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 24 agosto 2016, pertanto in tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.

I versamenti correnti in scadenza dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 rientrano al contrario nell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del predetto decreto, secondo cui la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

Per quanto riguarda i versamenti per l’assicurazione obbligatoria “casalinghe/i” ricade nel periodo di sospensione il pagamento del premio annuale di 12,91 euro da effettuarsi entro il 31 gennaio 2017. Pertanto i soggetti che nell’applicativo “Lavoro domestico” risultano residenti nei Comuni colpiti saranno esclusi dalla spedizione della lettera per il rinnovo dell’assicurazione per l’anno 2017, programmata come ogni anno per il mese di dicembre.

c) Adempimenti sospesi

Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 28 febbraio 2017 e a quello per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2017 fissato al 16 febbraio 2017.

Sono sospesi inoltre i termini per la presentazione delle denunce periodiche riguardanti i premi speciali unitari già descritti ricadenti sempre nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

Le aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti dal sisma, mentre devono inviare la denuncia annuale di tutte le retribuzioni effettivamente corrisposte per l’anno 2016 entro il 28 febbraio 2017 e le altre denunce periodiche riguardanti i premi speciali entro le scadenze previste.

Analogamente, le aziende plurilocalizzate con Sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, sia al di fuori di detti territori, possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) ubicate nei Comuni colpiti e devono inviare la denuncia annuale delle retribuzioni effettivamente corrisposte per l’anno 2016 indicando le retribuzioni per tutte le PAT nonché le altre denunce periodiche riguardanti i premi speciali entro le scadenze previste.

Entro il 16 febbraio 2017 i datori di lavoro in discorso devono inviare anche le eventuali comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte.

d) Modalità di sospensione

Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono trasmettere via pec alla Sede Inail competente apposita domanda, utilizzando il modulo allegato (Allegato 2 “Modulo sospensione sisma decreto legge 189/2016”) .

Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione che le Sedi devono inserire sulle PAT interessate:

– codice 169 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni colpiti dal sisma;

– codice 170 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi assistiti alla data del 24 agosto 2016 da professionisti operanti nei suddetti Comuni.

e) Ripresa degli adempimenti e della riscossione dei premi sospesi

L’articolo 48, comma 13, terzo periodo, dispone che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

Pertanto i termini di ripresa degli adempimenti e dei versamenti risultano fissati come segue:

– entro il 16 ottobre 2017 deve essere presentata la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2017

– entro il 16 ottobre 2017 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017

– entro il 16 ottobre 2017 deve essere presentata la domanda per usufruire della rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo e deve essere pagata la prima rata

– entro il 30 ottobre 2017 devono essere presentate le denunce retributive per l’autoliquidazione 2016/2017 e tutte le altre denunce periodiche per la determinazione dei premi speciali unitari, non presentate per effetto della sospensione

– entro il 30 ottobre 2017 devono essere riavviati i piani di ammortamento e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.

I soggetti beneficiari della sospensione che intendono effettuare i versamenti in forma rateale devono presentare apposita domanda alla Sede Inail competente utilizzando il modulo allegato 7 , dove deve essere indicato l’ammontare complessivamente dovuto e il numero delle rate, in modo che le Sedi possano verificarne la correttezza.

In caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Fermo restando che la prima rata deve essere versata entro il 16 ottobre 2017, i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno sedici di ogni mese, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di versamenti unificati (Articolo 18, comma 1, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: “Le somme di cui all’articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”)

E’ comunque facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in unica soluzione le somme dovute.

Le Sedi devono quindi inserire sulle PAT interessate:

– il codice 171 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni colpiti dal sisma che hanno comunicato di volersi avvalere della rateazione in massimo 18 rate di pari importo;

– il codice 172 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi assistiti alla data del 24 agosto 2016 da professionisti operanti nei suddetti Comuni che hanno comunicato di volersi avvalere della rateazione suddetta.

Per i soggetti che non intendono usufruire della rateazione fino a un massimo di 18 rate, restano fermi i codici 169 e 170 descritti al paragrafo d.

Per quanto riguarda i premi per l’assicurazione di cui alla legge 493/1999, il versamento deve essere effettuato entro il 30 ottobre 2017. A tal fine entro il mese di settembre sarà recapitata agli assicurati che nell’archivio “Lavoro domestico” risultano residenti nei Comuni indicati nell’allegato 1 al decreto legge 189/2016 la lettera per il rinnovo dell’assicurazione per l’anno 2017, con il bollettino per eseguire il versamento.

f) Modalità di versamento dei premi sospesi

Alla ripresa dei versamenti nel modello di versamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, devono essere indicati a seconda dei casi i numeri di riferimento di seguito esposti:

a) per i versamenti in unica soluzione da effettuarsi entro il 16 ottobre 2017

– il numero di riferimento “999169” se il soggetto assicurante operava alla data del 24 agosto 2016 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto legge 189/2016;

– il numero di riferimento “999170” se il soggetto assicurante non operava alla data del 24 agosto 2016 in uno dei predetti Comuni, ma era assistito da un professionista operante nei suddetti territori;

b) per i versamenti rateali in massimo 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 ottobre 2017

– il numero di riferimento “999171” se il soggetto assicurante operava alla data del 24 agosto 2016 in uno dei Comuni dell’allegato 1 al decreto;

– il numero di riferimento “999172” se il soggetto assicurante non operava alla data del 24 agosto 2016 in uno dei citati Comuni, ma era assistito da un professionista operante nei suddetti territori.

Sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e dell’attività esecutiva

L’articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legge stabilisce che nei Comuni di cui all’allegato 1 sono sospesi fino al 31 dicembre 2016 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione.

Per quanto sopra gli agenti della riscossione hanno provveduto autonomamente a sospendere le notifiche delle cartelle esattoriali e l’attività esecutiva per i crediti dell’Inail.

Sospensione di altri termini

In aggiunta alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi fino al 30 settembre 2017 e alla sospensione fino al 31 dicembre 2016 delle notifiche delle cartelle di pagamento e dell’attività esecutiva, l’articolo 49 del decreto legge dispone la sospensione fino al 31 maggio 2017 dei termini processuali e sostanziali, dei termini comportanti prescrizioni e decadenze e il rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti.

In particolare il comma 4 stabilisce che per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto legge, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La norma precisa che ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Il comma 4 inoltre stabilisce che sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Si ritiene che rientrino nell’ambito applicativo della norma anche la notificazione dei verbali unici di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, i termini di esecuzione della diffida ad adempiere di cui all’articolo 13 del d.lgs. 124/2004 e i termini di pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 689/1981.

Inoltre, è stata sospesa fino al 31 maggio 2017 l’emissione degli avvisi bonari.

Ulteriori novità rilevanti a fini contributivi

L’articolo 48, comma 3, del decreto legge stabilisce che Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui all’allegato 1 da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni

Altre disposizioni riguardanti il durc on line

Il decreto legge 189/2016 in relazione alle misure per la ricostruzione richiama in più disposizioni il durc on line disciplinato dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015.

All’articolo 8, nell’ambito degli interventi di immediata esecuzione per favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni colpiti dal sisma, per gli edifici con danni lievi che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, è prevista la possibilità per i soggetti interessati di effettuare l’immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

Il comma 5 stabilisce che i lavori sono obbligatoriamente affidati a imprese che, tra gli altri requisiti, non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.

L’articolo 8 citato disciplina le cause ostative alla regolarità ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006 e le individua nelle violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicate nell’allegato A al decreto stesso, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 del codice di procedura penale. Sull’argomento si rinvia alla circolare 61/2015, alla quale è allegata la circolare 19/2015 della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nell’ambito del capo IV del decreto legge, riguardante “Disposizioni in materia di legalità e trasparenza”, l’articolo 34 dispone che al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati e che l’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare.

La norma dispone al comma 2 che i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco.

Il comma 3 stabilisce che sino all’istituzione dell’elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

Di particolare rilievo sono le disposizioni di cui all’articolo 35 intitolato “Tutela dei lavoratori” del decreto legge, correlato all’articolo 6 che disciplina criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata.

E’ stato stabilito infatti che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (durc).

L’articolo 35, comma 2, dispone che La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

Si tratta di una deroga all’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 secondo cui La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma per i quali è concesso il contributo, i requisiti di regolarità sono invece circoscritti al cantiere e quindi riguardano soltanto i lavoratori in esso impiegati per il periodo di esecuzione dei lavori.

Ciò comporta che i premi assicurativi oggetto di verifica della regolarità debbano essere determinati esclusivamente con riferimento all’imponibile contributivo e alle lavorazioni esercitate nello specifico cantiere, con necessità di istituire una posizione assicurativa territoriale specifica.

Quanto sopra comporta necessariamente una deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 dicembre 2000 riguardante “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione”, che all’articolo 12, comma 2, dispone che Tutti i lavori a carattere temporaneo classificabili alla stessa voce di tariffa, sono inclusi nella posizione assicurativa territoriale gestita dalla Sede dell’Inail nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha la sua sede legale.

Per effetto della norma speciale di cui all’articolo 35, comma 2, del decreto legge 189/2016 le imprese interessate devono quindi presentare per ogni cantiere una denuncia telematica di apertura di una nuova posizione assicurativa entro 30 giorni dall’inizio dei lavori ed effettuare alle scadenze predeterminate l’autoliquidazione per ciascuna PAT.

Il Direttore generale f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 3

 

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