Circolare INAIL n. 30 del 14 giugno 2006 Oggetto: Codice di comportamento degli ispettori di vigilanza dell’INAIL.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala Circolare INAIL n. 30 del 14 giugno 2006 Oggetto: Codice di comportamento degli ispettori di vigilanza dell’INAIL.<

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Circolare INAIL n. 30/2006 del 14 giugno 2006<

Circolare INAIL n. 30 del 14 giugno 2006 Oggetto: Codice di comportamento degli ispettori di vigilanza dell’INAIL.<

Codice di comportamento degli ispettori di vigilanza dell’INAIL.

Organo: INAIL – DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE – DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 30 del 14 giugno 2006.
Oggetto: Codice di comportamento degli ispettori di vigilanza dell’INAIL.

QUADRO NORMATIVO

  • Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004: “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”.
  • Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24 del 24 giugno 2004: “D.lgs. n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative”.
  • Circolare Inail n. 86 del 17 dicembre 2004: “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”.
  • Circolare Inail n. 61 del 7 novembre 2003: “Regolamento di disciplina e Codice di comportamento dei dipendenti dell’I.N.A.I.L.: entrata in vigore 8 novembre 2003”.
  • Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
  • Protocollo di intesa del 7 aprile 2005 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e INAIL.
  • Protocollo di intesa del 24 marzo 2006 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e INAIL.

Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro hanno sottoscritto un protocollo d’intesa1<finalizzato alla “razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro” 2<.
In tale documento si è preso atto anche della necessità di uniformare il comportamento degli organi ispettivi delle singole Amministrazioni. A tal fine sono stati individuati i principi e le regole comportamentali comuni che devono presiedere al corretto svolgimento dell’attività ispettiva, pur nella diversità e specificità di competenze, poteri e modelli organizzativi.
Il codice di comportamento integra, specificatamente per gli ispettori di vigilanza, le norme di carattere deontologico e comportamentale già presenti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici3< e nel vigente codice di comportamento dei dipendenti dell’Inail 4<.
La rilevanza interna del codice esclude che l’eventuale inosservanza delle disposizioni comporti conseguenze sul piano della legittimità degli atti emessi dal personale ispettivo.

Modalità di adozione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Inps e l’Inail hanno convenuto di adottare5< – ognuno con proprio atto e nel rispetto dell’autonomia di ciascuna Amministrazione – specifici codici di comportamento del personale ispettivo ispirati ai principi, alle modalità operative ed ai contenuti condivisi.

Contenuti
Il Codice è strutturato in quattro capi, riguardanti:

  • le definizioni, la finalità e le disposizioni di carattere generale
  • i principi di comportamento nei confronti dei datori di lavoro
  • le procedure e modalità ispettive
  • i profili deontologici.

Si illustrano di seguito le principali disposizioni.

Capo I – Parte generale
Descrive l’ambito di applicazione nonchè le finalità del codice di comportamento, che nasce dall’esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto ed uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle proprie funzioni.

Capo II – Principi di comportamento nei confronti dei datori di lavoro
Particolare rilievo assumono:

  • lo spirito di collaborazione che deve guidare gli ispettori di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro, principio peraltro già contenuto nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici, quale criterio informatore generale nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini
  • il principio secondo cui, tenuto conto delle finalità e delle esigenze dell’accertamento, le ispezioni devono essere condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati
  • le disposizioni che riconfermano l’impegno per il personale di vigilanza a fornire ampia e corretta informazione ai datori di lavoro in occasione degli accertamenti.

Capo III – Procedure e modalità ispettive
Contiene le indicazioni di carattere più strettamente operativo, alle quali gli ispettori di vigilanza devono attenersi per assicurare la completezza e l’accuratezza degli accertamenti, anche al fine di prevenire il contenzioso amministrativo e giudiziario.

Capo IV – Profili deontologici
Le ultime disposizioni del codice richiamano i principi deontologici, che devono guidare gli ispettori nella loro attività, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità stabiliti dalla Costituzione.

Diffusione
Questa circolare sarà portata a conoscenza di tutto il personale con le modalità indicate nella circolare n. 3/1973.

Allegati: 1<

______________________________
<1.Protocollo di intesa del 7 aprile 2005.
<2.Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004.
<3.D.P.C.M. 28 novembre 2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
<4.Delibera commissariale n. 841/2003 e Circolare Inail n. 61 del 7 novembre 2003.
<5.Protocollo di intesa del 24 marzo 2006

IL DIRETTORE GENERALE

 

Circolare INAIL n. 30/2006 del 14 giugno 2006<

Circolare INAIL n. 86 del 17 dicembre 2004<

Allegato alla Circolare INAIL n. 86 del 17 dicembre 2004<

Circolare INAIL n. 47/1987 del 13 luglio 1987<

 

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