CIRCOLARE del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N. 14 DEL 26/07/2017 Oggetto: Applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la CIRCOLARE del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N. 14 DEL 26/07/2017 Oggetto: Applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva<.

Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati<<Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati<<

CIRCOLARE MLPS N. 14 DEL 26/07/2017<

CIRCOLARE MLPS N. 14 DEL 26/07/2017 Oggetto: Applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva.<

A seguito delle diverse problematiche sorte in sede istruttoria, riguardanti il requisito dell’anzianità lavorativa dei 90 giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015<, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo dispone che, per accedere al trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere “presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione”.

In sede di valutazione dei programmi aziendali, si è riscontrato che l’applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione.

In tali circostanze – ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro – si ritiene che nel corso dei programmi contemplati dal citato art. 21 del decreto legislativo n. 148/2015<, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.

Pertanto il requisito previsto dal predetto articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015<, dovrà essere verificato dall’INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015<.

In ordine a tale interpretazione è stato acquisito il parere favorevole dell’Ufficio Legislativo espresso con nota prot. 4741 del 12.07.2017

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82< recante “Codice Amministrazione digitale<” e s.m.i..

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della formazione DIVISIONE IV Via Flavia 6, 00187 Roma Tel. 0646835099, pec dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it<, mail dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it<

0 Condivisioni

Be the first to comment

Leave a Reply