Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala la Circolare CNCE, Nota 23 ottobre 2017<
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Anomalia applicazione Ccnl diversi da quelli dell’edilizia<
Si comunica che sono numerose le segnalazioni, provenienti dal territorio, di Associazioni che, reclamando la loro rappresentatività al livello nazionale, tentano di fare campagna pubblicitaria per attirare al loro interno nuovi associati facendo leva su costi contrattuali inferiori e disconoscendo l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili/Edilcasse.
Per tale ragione si ritiene necessario intervenire nuovamente con dei chiarimenti che fughino ogni dubbio, che riportino alla regolarità e alla legalità e che sensibilizzino le Casse ad un’azione capillare sul territorio al fine di contrastare fenomeni di fuoriuscita dal sistema, aggirando le norme con escamotage che alterano completamente gli equilibri e la concorrenza degli operatori sul mercato e danneggiano, nel contempo, tutti coloro che operano nel rispetto delle norme.
La corretta applicazione del contratto collettivo, l’applicazione del contratto collettivo giuridicamente rilevante, il rispetto degli obblighi scaturenti dall’applicazione del contratto collettivo sono i pilastri di una corretta concorrenza sul mercato per tutti gli appalti di lavori pubblici e privati.
Le imprese che operano nell’edilizia e che svolgono lavorazioni merceologicamente riconducibili a tale attività, devono applicare il contratto collettivo dell’edilizia che, peraltro, come noto, deve essere quello promanante dalle parti sociali comparativamente più rappresentative al livello nazionale.
In tal senso si ricordano: l’esaustiva nota del Ministero del Lavoro del 24 marzo 2015; l’art. 51 del D.Lgs. n.81/2015; l’art.30, co.4 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice degli Appalti).
Il possesso di tale requisito è condizione ai fini della regolarità e del corretto operare sul mercato nella leale competitività tra le imprese.
Per tale ragione le Casse Edili/Edilcasse sono invitate, in stretta collaborazione con le Istituzioni presenti sul territorio, a sensibilizzare gli operatori in tal senso, sollecitando le imprese a diffidare dall’utilizzo di contratti collettivi differenti e promananti da soggetti che non posseggono i requisiti richiesti per legge.
È necessario ricordare, poi, i diversi pronunciamenti, di una ormai consolidata giurisprudenza, confluiti peraltro nelle attuali norme di legge, che fanno discendere quale corollario dell’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia, l’obbligo di iscrizione dei lavoratori in Cassa Edile.
A mero titolo esemplificativo si confronti: interpello Ministero del Lavoro n.18/2012; interpello Ministero del Lavoro n. 56/2008; nota del Ministero del Lavoro 6/11/2009; per i lavori pubblici D.Lgs.n. 50/2016 art.105; per i lavori privati T.U. Sicurezza D.Lgs.n. 81/2008 art. 90; Parere precontenzioso Anac n. 6 del 4 febbraio 2015; Deliberazione AVCP n. 91 del 2007; Sentenze Cass.Civ. n. 6869/2012 e n. 1604/2015; Ordinanza Cass.Civ.n.10140/2014.
Va ricordato, inoltre, che dall’obbligo di iscrizione in Cassa Edile e dall’obbligo di effettuare i relativi versamenti deriva che la regolarità contributiva deve essere attestata per le imprese edili anche dalle Casse Edili, oltre che da Inps e Inail (DM 30 gennaio 2015).
Per tale ragione deve essere ribadito su tutto il territorio, unitamente alle parti sociali locali, che, qualora pervengano richieste di Durc da imprese edili che non risultino essere regolarmente iscritte presso le Casse Edili territorialmente competenti, dovrà procedersi alla segnalazione di irregolarità ai fini del rilascio del Durc On Line.
Auspicando che la sensibilizzazione che verrà messa in atto su tutto il territorio possa comportare il prosieguo del percorso virtuoso che elimini le storture fino ad ora segnalate, si rimane a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti
Il Vicepresidente Stefano Macale
Il Presidente Carlo Trestini
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