Cassazione Sezione Lavoro: art.29 D.lgs 276/2003- Responsabilità solidale- Il committente non può surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il Fondo di garanzia INPS.

La Suprema Corte, con  ordinanza. n.7352 del 16 marzo 2021    ha ribadito, confermando l’orientamento dei più recenti pronunciamenti,  che il committente di un appalto che, ai sensi dell’art.29 del D.lgs 276/2003, nella qualità di obbligato in solido, abbia corrisposto il TFR al lavoratore impiegato nell’appalto, dipendente dell’appaltatore dichiarato insolvente, non è legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il Fondo di Garanzia Inps. Ciò sul presupposto che il diritto alla prestazione previdenziale (quale quella che può vantare il lavoratore verso il fondo di garanzia) non trae origine dal rapporto di lavoro bensì da quello assicurativo-previdenziale, accessorio al rapporto di lavoro ed avente fonte legale. Infatti, la prestazione del Fondo di Garanzia INPS ha natura previdenziale ed ha la finalità istituzionale di “intervento solidaristico” della collettività a favore dei lavoratori e non può avere finalità di ristoro verso soggetti diversi dai lavoratori. L’Inps, quindi, rimane estranea alle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro ed il committente può surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro ma, attesa la natura di prestazione previdenziale, non verso il Fondo di Garanzia.

 

 

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