Con sentenza n.13037 del 7 aprile 2021 la Corte di Cassazione- I Sez. Penale ha ribadito che il delitto previsto dal comma 3 dell’art. 12 del TU 286/98 sull’Immigrazione si configura quale reato di pericolo o “a consumazione anticipata”. Pertanto si perfeziona per il solo fatto di compiere atti finalizzati a procurare l’ingresso di cittadini non comunitari nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico, non richiedendo l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato nel territorio dello Stato Nel caso di specie la Suprema Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di fittizie richieste di assunzione di cinque lavoratori stranieri non comunitari trasmesse per via telematica da parte di soggetto che falsamente aveva dichiarato di volere costituire con gli stessi rapporti di lavoro subordinato. Analogo reato era stato contestato al soggetto che aveva svolto il ruolo di procacciatore e intermediario tra gli stranieri ed il “datore di lavoro apparente”.
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