SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CXXX YXX nato il 05/09/1984 a ZHEJIANG( CINA)
avverso la sentenza del 17/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avvocato LONGO ALBERTO del foro di MILANO in difesa di CXXX YXX che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
- Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 30 maggio 2013 con la quale Yxx cxxx è stato riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all’articolo 681 cod. pen., in relazione all’articolo 80 T.U.L.P.S., per aver organizzato all’interno di un locale pubblico trattenimenti danzanti senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della pubblica incolumità ovvero per avere svolto l’attività in assenza della prescritta licenza d’agibilità dei locali.
- Ricorre Yxx cxxx, a mezzo del difensore avv. Alberto Longo, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, formulando sei motivi di ricorso.
2.1. Osserva il ricorrente, con il primo motivo, che la sentenza è nulla per violazione di legge, in relazione all’articolo 602, comma 1, cod. proc. pen., per non essere stata effettuata la relazione della causa all’udienza di discussione dell’appello.
2.2. Osserva il ricorrente, con il secondo motivo, che la sentenza è nulla per vizio della motivazione che appare contraddittoria, laddove riconosce la correttezza della confutazione svolta con l’atto di appello, ma ciò nonostante conferma la sentenza impugnata.
2.3. Osserva il ricorrente, con il terzo motivo, che la sentenza è nulla per violazione di legge, in relazione agli articoli 429 cod. proc. pen., 111 Cost., per essere l’imputazione nulla perché la condotta è descritta in maniera generica e ambigua.
2.4. Osserva il ricorrente, con il quarto motivo, che la sentenza è nulla per vizio della motivazione che appare contraddittoria laddove, nel riconoscere la natura «non danzante» del locale, ritiene necessaria la licenza di agibilità in conseguenza dell’accertata presenza di soggetti «intenti a ballare».
2.5. Osserva il ricorrente, con il quinto motivo, che la sentenza è nulla per vizio della motivazione con riguardo alla condotta di organizzazione che viene apoditticamente attribuita al ricorrente.
2.6. Osserva il ricorrente, con il sesto motivo, che la sentenza è nulla per violazione di legge, in relazione agli artt. 681 cod. pen., 80 T.U.L.P.S., e per vizio della motivazione, con riguardo alla ritenuta necessità della licenza di agibilità per il locale, non richiesta per un locale di trattenimento quale quello ove sono stati accertati i fatti, per il quale era stata rilasciata la licenza per spettacoli di arte varia e diffusione di musica registrata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per prescrizione del reato, non apparendo inammissibile il ricorso.
- È infondata l’eccezione di nullità relativa all’omessa relazione della causa nel corso dell’udienza di discussione svoltasi in grado di appello.
2.1. È doveroso ricordare che «in tema di appello, la relazione della causa di cui al primo comma dell’art. 602 cod. proc. pen. ha funzione meramente espositiva e non ha alcuna incidenza sul principio del contraddittorio» (Sez. 6, Sentenza n. 21398 del 17/05/2005, Pratticò, Rv. 231857).
La violazione della previsione dell’art. 602, comma 1, cod. proc. pen., con riguardo allo svolgimento della relazione da parte del consigliere relatore, è priva di specifica sanzione.
Tenuto conto del principio di tassatività di cui all’art. 177 cod. proc. pen., l’indicata irregolarità non assurge, quindi, a ipotesi di nullità.
In ogni caso, l’irregolarità in discorso non rientra in alcuna delle ipotesi di nullità di carattere generale di cui all’art. 178 cod. proc. pen.
2.2. Nel merito, la questione è infondata poiché, come emerge dagli atti di causa, la relazione è stata tenuta ancorché dal verbale non risulti il nome del componente del collegio che l’ha svolta.
- Le residue doglianze sono nel complesso infondate.
3.1. Va premesso che la contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall’art. 681 cod. pen. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto «senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica», è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle/ quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute (Sez. 1, n. 27633 del 20/03/2013, Corsaro, Rv. 255707).
D’altra parte la contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento (art. 681 cod. pen.), sussiste anche in caso di inosservanza della disposizione di cui all’art. 80 TULPS, che richiede la preventiva verifica ad opera di un’apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell’edificio (Sez. 1, n. 25519 del 22/06/2005, Sindoni, Rv. 232108).
Quindi, il precetto di cui all’art. 681 cod. pen. non è rivolto esclusivamente a chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma a «chiunque» apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica.
Conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo (Sez. 1, n. 2196 del 01/12/1995 Rv. 203829 P.M. in proc. Paoletti).
3.2. Ciò premesso, il ricorrente è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 681 cod. pen. perché, quale amministratore del locale pubblico «El Jyyyyy» teneva trattenimenti danzanti senza aver osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica, in specie in mancanza della prescritta licenza di agibilità e, nei fatti, senza avere programmato un sistema di fuga (porte antincendio, indicazioni, ecc.).
3.3. La sentenza impugnata – ponendosi nell’alveo di legittimità richiamato – ha escluso l’incidenza della autorizzazione alla somministrazione di bevande, come pure ha correttamente ritenuta l’incidenza della licenza per diffusione sonora che, comunque, risultava violata mediante l’organizzazione di balli (Sez. F, n. 38028 del 28/08/2014, Marchese, Rv. 261095).
Sono, in particolare, infondate le questioni relative al ruolo dell’imputato, allo svolgimento di intrattenimenti (la polizia ha attestato che l’ingresso nel locale era consentito previo pagamento di un biglietto — che comprendeva una consumazione — e la presenza di alcuni avventori intenti a ballare in un apposito spazio lasciato libero da arredi e suppellettili), all’assenza di licenza e alla conformazione dei luoghi.
- In presenza di una doppia decisione di condanna, non emergendo elementi tali da imporre, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito, deve essere dichiarata la prescrizione del reato, con annullamento senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
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