art. 9 del DPR 194/2001 Disciplina relativa all’impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala l’art. 9< del DPR 194/2001< Disciplina relativa all’impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

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Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell’8 febbraio 2001<

8 febbraio 2001

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 120 del 5 maggio 2001<

Testo integrale<

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194<.
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2001, n. 120<.

 

Art 9<. Disciplina relativa all’impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.
1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell’articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992<, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998<, nonché autorizzate dall’Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266<, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell’Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell’anno.
3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66<, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992<.
4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall’Agenzia, sulla base della segnalazione dell’autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992<, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998<, i benefìci di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell’anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefìci di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell’articolo 10.
6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:
a) dall’Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;
b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l’indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell’articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all’Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L’Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.
7. La richiesta al datore di lavoro per l’esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.
8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell’emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all’autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull’attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.
9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all’autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l’evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.
10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all’articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.
11. L’eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell’àmbito dell’organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell’articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all’estero, purché preventivamente autorizzate dall’Agenzia (3).
(3) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5-ter dell’art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. 194 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile. (GU Serie Generale n.120 del 25-5-2001)<

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