INL.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000314.22-06-2018
Oggetto: Decreto Direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 – rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza – indicazioni operative per il personale ispettivo.
Il Decreto del Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, attuativo del comma 4-bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha stabilito che “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%”.
L’incremento dell’1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.
L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.
Va altresì osservato che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO ROMA, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 59 – 00185
IL CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
VISTO il comma 4-bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, cosi come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 (conv. da L. n. 99/2013), secondo il quale “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previa arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.”;
VISTA la nota del 19 aprile 2018 dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indirizzata all’Ispettorato nazionale del lavoro con la quale il Ministero ritiene che “il provvedimento di cui all’articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, possa essere adottato da codesto Ispettorato, trattandosi di materia rientrante tra le competenze attribuite”;
VISTA la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2013- 2018 che, arrotondata ai sensi del citato articolo 306, comma 4 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, risulta pari a 1,9%;
DECRETA
- Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%.
- Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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