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STATUTO dell'associazione "ISPETTORI DEL LAVORO ASSOCIATI" o in forma abbreviata "I.L.A."

Art. 1. Costituzione
È costituita una libera associazione denominata "ISPETTORI DEL LAVORO ASSOCIATI" o in forma abbreviata "I.L.A." qui di seguito denominata l'Associazione, retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. La struttura dell'Associazione è democratica.

Art. 2. Sede
Essa ha sede legale in Roma,Via Andrea Doria 16/C. È in facoltà dell'Associazione istituire sedi locali e periferiche su tutto il territorio nazionale.

Art. 3. Durata
L'Associazione ha durata illimitata ed è apolitica.

Art. 4. Finalità
L'Associazione si propone di:

    a. Valorizzare il ruolo del personale ispettivo del Ministero del Lavoroi, della Salute e delle Politiche Sociali;
    b. Promuovere il confronto ed il dialogo interno al personale ispettivo, al fine di fornire voce unitaria alle sue esigenze, e potersi, in tal modo, confrontare con altri soggetti, istituzionali e non;
    c. Diffondere la cultura del lavoro regolare e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per la realizzazione del fine associativo, l'Associazione può:

  • organizzare e promuovere convegni, seminari, studi;
  • esercitare attività editoriale a carattere scientifico e divulgativo;
  • costituire un sito internet, riservato ai soli soci, al fine di promuovere il confronto interno;
  • svolgere qualsiasi altra attività che si renda opportuna per lo scopo indicato.

Art. 5. Soci
L'Associazione opera in Italia e la sua base associativa è composta da soci ordinari.
Sono Soci Ordinari coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno domanda di adesione; gli associati accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno condividendo gli scopi dell'Associazione.
In base alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati personali raccolti, saranno soggetti a riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto.
Nella domanda di adesione, l'aspirante socio dichiara di accettare, senza riserve, lo statuto dell'associazione. La carica di socio, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, decorre da quando la domanda di adesione perviene al Presidente e, comunque, dalla data di iscrizione sul libro soci.
Possono diventare soci tutti coloro che rivestano la qualifica di ispettori del lavoro, di addetti alla vigilanza e di accertatori del lavoro, in possesso della tessera ispettiva rilasciata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, anche se pensionati o distaccati presso altri enti o istituzioni.
Sono Soci Onorari, coloro che si distinguono per opere a favore del raggiungimento delle finalità della associazione; essi sono proposti dal Presidente o da due soci ordinari ed approvati dall'assemblea.
L'attività dei soci deve essere prestata in forma libera, volontaria e gratuita.
Sono ammessi rimborsi spese documentate.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota o il contributo associativo sono intrasferibili.

Art. 6. Diritti e obblighi dei soci
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero, volontario, ma impegna ed obbliga i soci al rispetto del presente Statuto, nonché delle risoluzioni prese dai suoi Organi secondo le competenze statutarie.
Tutti i soci ordinari hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed a recedere dall'appartenenza all'associazione.
I soci sono tenuti a versare all'associazione la quota di adesione, nell'importo determinato dal Consiglio Direttivo, al momento in cui viene accettata la domanda di associazione e, successivamente, alla scadenza di ogni anno solare.
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

L'esclusione di un socio avviene per:

  • dimissioni volontarie;
  • per morosità;
  • per comportamenti gravi e lesivi all'immagine dell'associazione;
  • per comportamenti gravi e lesivi all'immagine di altri soci;
  • per violazione allo statuto ed alle finalità dell'associazione.

L'esclusione dei Soci, comunque, dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e confermata dall'Assemblea.
L'esclusione comporta la perdita dei benefici ad essa connessa, quale, a titolo di esempio, l'accesso al sito internet dell'associazione.

Art. 7. Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea Generale;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 8. Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
Hanno diritto di parteciparvi tutti i soci con diritto di voto, riservato ai soci ordinari. Tuttavia il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, può invitare degli esperti o altre persone come uditori senza alcun diritto di voto.
L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per il rinnovo delle cariche e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.
Le decisioni dell'Assemblea sono considerate valide con la presenza della maggioranza degli associati, in prima convocazione, e qualsiasi sia il numero dei presenti in proprio e/o per delega, in seconda convocazione.
È ammessa la delega di voto. Ogni socio può essere delegatario di una sola delega.
La convocazione dell'assemblea viene effettuata per iscritto o per comunicazione telematica.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per:

  • decisione del Consiglio Direttivo;
  • su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci;
  • su iniziativa del Presidente.

L'Assemblea vota per alzata di mano, su decisione del Presidente e per argomenti di particolare rilievo, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto;
in questo caso, il Presidente deve avvalersi di due scrutinatori a scelta tra i presenti.
Le votazioni ottenute nell'Assemblea in seconda convocazione, sono valide con qualsiasi numero di presenze, a maggioranza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Sono compiti dell'Assemblea:

  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  • dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali, demandando incarichi;
  • approvare e/o respingere le modifiche allo Statuto che devono essere presentate su iniziativa del Presidente o da almeno 5 (cinque) soci ordinari;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare sulla variazione o istituzione di nuove sedi dell'associazione nell'ambito territoriale ed extraterritoriale;
  • determinare l'ammontare delle quote associative.

Ogni socio, a proprie spese, può chiedere copia dei verbali.
Di ogni assemblea verrà redatto un verbale, il quale sarà trascritto, a cura del segretario, sull'apposito libro.

Art. 9. Durata delle cariche
Le cariche elettive hanno tutte durata biennale (2 anni) e sono rieleggibili.
Le sostituzioni di carica effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Art. 10. Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero di membri preventivamente determinato dall'assemblea.
Qualora, e per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca, subentra, per cooptazione, il consigliere primo tra i non eletti. Nel caso in cui non vi sia possibilità di reintegro del consigliere dimissionario e/o escluso, tutto il Consiglio Direttivo È considerato decaduto; il Presidente, senza indugio, deve convocare l'assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo. In difetto, l'Assemblea deve essere convocata dal Vice presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da adottare per il conseguimento e l'attuazione delle finalità dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

  • fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e l'esecuzione stessa;
  • redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione;
  • redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
  • decide sugli investimenti patrimoniali;
  • delibera sull'ammissione degli associati;
  • decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
  • stabilisce e coordina le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
  • assegna e revoca compiti a collaboratori e dipendenti ed emana ogni provvedimento ivi compresi gli emolumenti, i compensi ed i rimborsi;
  • elegge il Presidente dell'associazione.

Si riunisce ogni qualvolta sia necessario, su iniziativa del Presidente, ed almeno due volte l'anno.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza dei componenti del consiglio medesimo, incluso il Presidente. In caso di parità di voto nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il voto del Presidente vale doppio.
Di ogni riunione verrà redatto un verbale, il quale sarà trascritto, a cura del segretario, sull'apposito libro.

Art. 11. Il Presidente
Il primo Presidente viene eletto dai soci in sede di costituzione dell'Associazione.
Il primo Presidente, al termine del mandato, se non rieletto, diviene di diritto Presidente Onorario dell'Associazione.
Successivamente, il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale dei soci.
Qualora il Presidente per giustificati motivi dovesse dimettersi dal suo incarico, il nuovo Presidente è eletto dall'Assemblea Generale mediante votazione.
Inoltre per gravi ed accertati motivi, con delibera motivata dall'Assemblea, adottata con la maggioranza dei due terzi degli aderenti, può essere dichiarato decaduto il Presidente eletto.
La decadenza del Presidente comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea ed è assistito dal Segretario.
In caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 12. Il Vice Presidente
Il Vice Presidente, nominato dal Presidente, sostituisce lo stesso in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 13. Il Segretario
Il Segretario viene nominato dal Presidente; redige i verbali relativi alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee dei soci, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'associazione, provvede al normale funzionamento degli uffici.
Il Segretario è responsabile della documentazione dell'Associazione.

Art. 14. Il Tesoriere
Il Tesoriere, nominato dal Presidente, effettua i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.
Le cariche di Tesoriere e Segretario possono anche essere affidate ad una sola persona.

Art. 15. Sedi periferiche
Su richiesta di almeno cinque soci, può essere istituita una sede periferica; ogni nuova sede, definisce un proprio regolamento che diverrà operante con
l'approvazione del Consiglio Direttivo, al quale è riservato il potere di decretare la chiusura della stessa sede periferica.

Sono elementi costitutivi della sede periferica:

  • riunione periferica;
  • il Comitato Operativo;
  • Il Coordinatore di sede.

Il Comitato Operativo nomina, nel proprio ambito, il Coordinatore di sede, il quale entra a far parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 16. Patrimonio e Risorse
Costituiscono patrimonio dell'Associazione le quote associative, i beni mobili e immobili ed ogni altro bene di natura economica ad essa comunque conferiti e inclusi nell'apposito inventario.

Inoltre l'Associazione trae risorse per il suo funzionamento, per lo svolgimento ed il raggiungimento delle proprie finalità da:

  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti e/o Istituzioni;
  • Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito delle finalità statutarie;
  • contributi dell'Unione Europea e/o di Organismi Internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • erogazioni liberali in genere, dei soci e di terzi;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità statutarie;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione per almeno dieci anni, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche enunciate nel presente articolo, nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art. 17. Quota associativa
La quota associativa a carico dei soci è stabilita dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento della quota associativa, non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 18. Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.
Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono coincidere con l'anno solare.

Art. 19. Dipendenti e collaboratori
Gli aderenti all'Associazione svolgono una funzione di volontariato e, pertanto, prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
Se necessario, l'Associazione può assumere dei dipendenti stipulando contratti di lavoro secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi. Inoltre, può utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.

Art. 20. Responsabilità dell'Associazione
L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 21. Utili ed avanzi di gestione
È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e/o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22. Modifiche all'atto costitutivo ed allo Statuto
Le proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno venti soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, assunto con la presenza di almeno 3/4 (trequarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23. Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati o una inattività protratta per almeno due anni.
In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria nominerà i liquidatori e ne determinerà i poteri e le norme da seguire per le operazioni di liquidazione.

Art. 24. Regolamento
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione sarà disciplinato da un apposito regolamento interno che verrà redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 25. Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive integrazioni e modifiche.