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REGOLAMENTO dell'associazione "ISPETTORI DEL LAVORO ASSOCIATI"

1- I SOCI

I soci, per essere tali, dovranno avere le funzioni ispettive di vigilanza presso il Ministero del Lavoroi, della Salute e delle Politiche Sociali.
Ciascun socio potrà rivolgersi al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, ai membri del Coordinamento Provinciale o Regionale per sottoporre le questioni particolari che lo riguardano. Hanno diritto a tutta l'assistenza possibile nei limiti statutari.
Ciascun socio potrà collaborare, con i propri scritti, al sito internet dell’associazione.
Ogni socio viene informato sulla vita associativa a mezzo del sito internet dell’associazione o con ogni altro mezzo, verbale o scritto.
Al fine di poter essere costantemente informato, il socio ha l’obbligo di comunicare le variazioni del proprio indirizzo di residenza o di domicilio, del proprio recapito telefonico e telematico.
 
Sulla domanda di iscrizione dovranno indicare gli estremi del versamento della quota di adesione. In caso di dimissioni dall'Associazione ovvero di decesso del socio, la relativa quota versata non verrà restituita.
 
1a) i soci pensionati
I soci potranno mantenere tale qualità anche durante il pensionamento, senza poter rivestire cariche nell'ambito dell'Associazione.
 
1b) i Soci ai quali viene a mancare la Funzione Ispettiva
I Soci che a seguito del conferimento di altre funzioni non facciano più parte degli Uffici Ispettivi delle Sedi possono rimanere associati,- a seguito specifica richiesta da inoltrare alla Segreteria,- ma non possono più rivestire cariche nell'ambito dell'Associazione.
 
Perde la qualità di socio colui che, per azioni giudiziarie passate in giudicato, viene escluso dall'Ufficio Ispettivo della Sede di appartenenza, risulti moroso, indegno o dimissionario. Per quanto concerne la morosità e l'indegnità, le delibere spettano al Consiglio Direttivo, che le adotta a maggioranza dei presenti, e devono essere confermate dall’Assemblea dei soci, nella prima convocazione utile.
 
 
2- L’ASSEMBLEA
L’assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria ogni anno.
L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per:
- decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci;
- su iniziativa del Presidente.
La convocazione dell'assemblea viene effettuata per iscritto o per comunicazione
Telematica, con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data della riunione.
È ammessa la delega di voto. Ogni socio può essere delegatario di una sola delega. La delega dovrà essere prodotta per iscritto e dovrà pervenire al Presidente con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data della riunione.
 
 
3- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si compone, compreso il Presidente, di cinque soci, eletti tra gli iscritti, dall’Assemblea dei soci.
 
 
4- IL COMITATO OPERATIVO PROVINCIALE
Il Comitato Operativo Provinciale si compone di 3 soci per quelle DPL che non raggiungono le venti adesioni, e di 5 soci per le DPL che raggiungono le venti adesioni.
La convocazione per la nomina del coordinamento provinciale dovrà avvenire entro quindici giorni dalla conclusione della campagna adesioni. Tale convocazione avverrà a cura dell’iscritto più anziano.
Successivamente, entro quindici giorni dalla costituzione, il componente più anziano del coordinamento provvederà alla sua convocazione per procedere alla nomina del Coordinatore di sede.
La convocazione dovrà pervenire agli iscritti almeno con un anticipo di almeno sette giorni.
Hanno diritto al voto coloro i quali risultano gli iscritti all’ILA entro la fine di settembre dell’anno in cui si procede al rinnovo/costituzione del comitato, salvo diversa determinazione del consiglio direttivo nazionale, in particolare in fase di costituzione.
 
 
5- IL COMITATO OPERATIVO REGIONALE
Il comitato operativo regionale è composto dai coordinatori di sede provinciale.
Le DPL che avranno raggiunto le trenta iscrizioni avranno diritto ad un ulteriore componente da eleggere fra gli iscritti.
La convocazione per la nomina del Coordinatore di Sede Regionale dovrà avvenire entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di costituzione/rinnovo di tutti i coordinamenti provinciali regolarmente costituiti.
La convocazione dovrà pervenire agli iscritti almeno con un anticipo di almeno sette giorni.
Tale convocazione avverrà a cura del coordinatore di sede della provincia capoluogo (in subordine dal coordinatore più anziano tra quelli costituiti).
 
 
6- DURATA DELLE CARICHE
Gli organi di cui si compone l’associazione hanno durata biennale (2 anni) ed i loro componenti sono rieleggibili.
Le sostituzioni di carica effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.